martedì 19 febbraio 2019

#RiformaDelloSport - Analizziamo il disegno di legge

#RiformaDelloSport - Analizziamo il disegno di legge


di Giovanni Bocciero


Tra i tanti cambiamenti che il Governo composto da Lega e M5S vuole apportare al nostro paese c’è anche lo sport. Questo ha fatto molto discutere e tal volta fatto arrivare ai ferri corti il Sottosegretario di Stato con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò.
IL SENATORE CLAUDIO BARBARO
Alla fine dobbiamo arrenderci alla realtà, ovvero che lo sport come lo conoscevamo va definitivamente in una scatola da mettere in soffitta, ringraziando il Coni per quanto ha fatto per far eccellere l’Italia in giro per il mondo. E così, con il disegno di legge n. 999 presentato dal Senatore Claudio Barbaro - e altri - lo scorso 21 dicembre 2018, è prevista una vera e propria riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sportivo italiano. Un processo di ristrutturazione e cambiamento che deve rispondere alle necessità del movimento nel suo complesso. In pratica con questo disegno di legge il Governo vuol cercare di appiattire le differenze tra lo sport di alto livello e quello di base, inquadrando lo sport non solo come competizione ma anche quale strumento per il benessere, l’inclusione, l’educazione.
Questo processo di rifondazione del modello sportivo italiano necessita della cooperazione tra il Ministero competente in materia, la nascente società pubblica denominata Sport e Salute spa, ed il Coni. Detto ciò, entriamo nel dettaglio di questo disegno di legge e analizziamo i nove articoli dei quali si compone.

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Gli Artt. 1 e 2 riguardano la delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport, finalizzati a costruire un quadro ordinato e univoco della materia; e ai princìpi e criteri secondo cui lo sport deve essere considerato: come attività fisica e mentale apportatrice di benessere psico-fisico, integrità caratteriale e carica valoriale; come un diritto da garantire a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o condizione fisica, in ambienti sicuri e sani.
SEDE DEL CONI - FORO ITALICO - ROMA
L’Art. 3 individua e definisce i soggetti istituzionali coinvolti nel settore sportivo. Di conseguenza vi sono elencate l’Autorità di Governo competente in materia di sport con funzioni di indirizzo; il Coni con funzioni tecniche; la società Sport e Salute spa con funzioni gestionali e amministrative; le regioni con funzioni legislative concorrenti; il Comitato internazionale paralimpico (CIP); le Federazioni sportive nazionali (FSN), gli Enti di promozione sportiva (EPS) e le Discipline sportive associate (DSA) che devono rilasciare i brevetti agli istruttori. Va poi definita tutta la pratica sportiva scolastica, come le qualifiche professionali necessarie per l’insegnamento dell’attività motoria tra laureati in scienze motorie e diplomati Isef; le condizioni sanitarie relative alla certificazione medica e all’utilizzo dei defibrillatori; l’assegnazione alle società sportive semiprofessionistiche e dilettantistiche della gestione di impianti sportivi pubblici, ma anche la conversione in impianti sportivi di immobili con altre destinazioni d’uso; promuovere l’utilizzo degli spazi per l’attività fisica di base come strumento per il miglioramento della qualità della vita, per il contrasto alla deviazione giovanile, per l’inclusione sociale degli anziani e dei disabili; provvedere alla riforma dell’Istituto per il credito sportivo potenziando il fondo di garanzia a favore delle associazioni e società dilettantistiche per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi pubblici a gestione diretta, e prevedere agevolazioni per i comuni interessati da calamità naturali con l’inserimento dell’impianto sportivo locale quale servizio pubblico territoriale.

Gli Artt. 4 e 5 riguardano da un lato l’istituzione dei Centri di servizio per lo sport (CSS) per l’erogazione di servizi di informazione e comunicazione dedicati alla promozione e alla diffusione dello sport, coinvolgendo le sedi provinciali del Coni. Dall’altro lato qualifica i soggetti che praticano attività sportiva suddividendoli in professionisti, semiprofessionisti e dilettanti così come già previsto dalla legge.
I DIRITTI TV DEL CALCIO FINANZIERANNO L'ATTIVITA' SCOLASTICA
L’Art. 6 riguarda il finanziamento per lo sport, senza alcun dubbio il nodo della discordia tra Governo e Coni. Ebbene, questo articolo prevede la creazione di un sistema di finanziamento basato su un meccanismo di erogazione annuale delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato (410 milioni di euro circa, di cui 40 destinati al Coni) e gestite dalla Sport e Salute spa (non più dal Coni, appunto) tali da garantire la sostenibilità dell’intero sistema. Oltre al Coni, i destinatari dei fondi pubblici (i restanti 370 milioni) saranno le Federazioni, gli Enti di promozione e le Discipline sportive in misura agli scopi istituzionali, nonché una quota parte di risorse sarà destinata allo sviluppo dell’attività motoria e dello sport sociale. Il potenziamento della pratica dello sport in ambito scolastico sarà invece finanziato da una parte, non inferiore al 10%, della commercializzazione dei diritti audiovisivi dei campionati di calcio.

Gli Artt. 7 e 8 riguardano la fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico, e la disciplina del lavoro applicata allo sport. Nel primo sono introdotti incentivi statali e agevolazioni tributarie per le società semiprofessionistiche e per le società e associazioni dilettantistiche, per rafforzare la loro funzione sociale e favorire la manutenzione dell’impiantistica.
DETRAZIONE FISCALE PER GLI OVER 60 PER L'ATTIVITA' MOTORIA
Nella pratica vengono introdotte l’esenzione Iva per i corsi di avviamento alla pratica sportiva; la detrazione fiscale per l’iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport ai soggetti di età pari o superiore ai sessant’anni; la garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per eventi promossi da società o associazioni sportive. Ai fini della disciplina del lavoro applicata allo sport, è previsto che l’entità delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi o i compensi erogati a soggetti già titolari di propria posizione previdenziale e assicurativa debbano essere considerati redditi diversi; mentre per quei soggetti che non siano già titolari di propria posizione previdenziale e assicurativa per tali indennizzi, pur mantenendo ai fini fiscali natura di reddito diverso, diventano soggetti all’iscrizione alla gestione separata presso l’Inps.

Infine l’Art. 9 riguarda in particolare lo sport nella scuola. Sancisce infatti l’introduzione dell’insegnante di educazione fisica e sportiva (personale abilitato in possesso di diploma Isef o laurea in scienze motorie e abilitazione all’insegnamento) sin dalla scuola primaria, con l’obiettivo che tale docente potenzi lo sviluppo dell’educazione motoria e sportiva necessaria alla tutela della salute, con un orario minimo per classe non inferiore a tre ore settimanali.
CREAZIONE DI UNA FEDERAZIONE DEGLI SPORT SCOLASTICI
Devono poi essere introdotti programmi appositi di attività motoria per alunni disabili o con difficoltà motorie, quale strumento di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali. Devono essere programmate periodiche visite mediche sportive gratuite a scuola, finalizzate alla corretta prevenzione di malattie croniche di natura cardiovascolare e metabolica. Infine è prevista la creazione di una Federazione degli sport scolastici che si occupi di ideare e creare eventi sportivi studenteschi e di gestire le risorse a disposizione per il potenziamento dell’edilizia scolastica sportiva, anche con il coinvolgimento dei privati.

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